Un'amministrazione pubblica non può trattare liberamente i dati personali che riguardano la vita sessuale del proprio dipendente, neanche se l'indagine è finalizzata alla verifica dello svolgimento dell'attività di prostituzione mediante la pubblicazione di annunci su internet. Con questa decisione la Corte di cassazione (sentenza 21107 depositata ieri) ha risolto la controversia insorta tra il Garante della privacy e una Provincia.

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