Le strutture sanitarie non possono raccogliere in maniera sistematica e preventiva  informazioni sulle convinzioni religiose dei pazienti. Le strutture possono trattare queste informazioni solo se il malato richieda di usufruire dell'assistenza religiosa e spirituale o se ciò risulti indispensabile nello svolgimento dei servizi necroscopici per rispettare le volontà espresse in vita dal paziente. Tutto questo lo ha stabilito il Garante privacy con un provvedimento [doc. web n. 3624070] adottato a seguito di alcune segnalazioni. Esisteva infatti la prassi in  numerose strutture sanitarie di somministrare ai pazienti, al momento del ricovero, questionari volti ad acquisire informazioni relative anche al loro credo religioso è stata giudicata dal Garante non in linea con la regole dettate in materia fin dal 2005. 

Altra novità rilevante e ulteriore forma di tutela per le persone ricoverate, la possibilità di poter esprimere la propria volontà sulla scelta del regime alimentare e delle terapie cui essere sottoposte (ad.es. rifiuto delle trasfusioni), senza dover dichiarare le eventuali motivazioni che ne sono alla base. Il Garante ha ritenuto, infatti, che in questi casi il trattamento del dato sul credo religioso da parte delle strutture sanitarie non sia indispensabile.  
Il provvedimento generale dell'Autorità è stato inviato alle regioni e alle province autonome per la divulgazione presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale.  

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