L’Autorità ha deciso il 17 settembre su un ricorso avanzato da un interessato che lamentava che nella documentazione iconografica di suo riferimento sarebbero state inserite immagini riferite ad altro paziente

L’Interessato di fronte alla mancata risposta alla sua richiesta di aver conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, di conoscerne l'origine, le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento medesimo e dei soggetti o categorie di soggetti cui i dati siano stati comunicati si è rivolto all’Autorità.

La richiesta era stata avanzata per conoscere quali fossero i dati esatti che lo riguardavano e l’Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente.

il titolare del trattamento, , ha successivamente fornito riscontro alle istanze di accesso formulate dal ricorrente, affermando che i dati personali di cui "è in possesso sono esclusivamente i dati anagrafici utili ad espletare le pratiche amministrative interne (…) e i dati sanitari degli esami eseguiti, costituiti da immagini e referti in archivio nel programma della Tc-Pet".

Il titolare, relativamente alla vicenda da cui ha avuto origine il ricorso, ha precisato che, come già rappresentato all'interessato nella relazione del medico responsabile dell'Unità Operativa di Radiologia, si è trattato di un errore materiale consistente "nell'aggiunta ovvero la fusione (e non la sostituzione) all'esame del ricorrente di immagini di altro malato, peraltro non individuabile, ha altresì chiarito che "la macroscopicità dell'errore si è evidenziata subito e le immagini aggiunte sono state individuate immediatamente come incompatibili da chi ha professionalmente visionato il dischetto", mentre "il referto era corretto e si riferiva alle immagini corrette".

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna