L’Autorità Garante lo scorso 1° ottobre ha dichiarato illecito l'utilizzo a fini disciplinari dei dati sensibili delle detenute di una Casa circondariale effettuato dall'Amministrazione penitenziaria.

Questo infatti non risulta conforme alla disciplina relativa al trattamento dei dati personali in quanto privo di fonte di legge legittimante ai sensi di quanto disposto dall’articolo 20, comma 2, del Codice e risulta lesivo dei diritti delle persone detenute

Il trattamento dei dati sensibili dei detenuti è invece previsto, senza menzione di sanzioni disciplinari, nell'ambito dell'attività di assistenza sanitaria nei confronti dei soggetti detenuti.

Con il Provvedimento l’Autorità ha disposto , ai sensi degli artt. 143, lett. c)  e 154, comma 1, lett. d),  del Codice in materia di protezione dei dati personali, il divieto di ogni eventuale ulteriore trattamento per finalità disciplinari dei campioni biologici prelevate dalle detenute (urine) e dei relativi referti di analisi da parte del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Casa circondariale finalizzati all'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle detenute

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