L'autorità garante per la protezione dei dati personali ha ricevuto una nota da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), struttura operativa del Servizio nazionale della Protezione civile, con la quale sono illustrate alcune nuove tecnologie finalizzate alla geolocalizzazione di persone disperse e infortunate e viene chiesto se l'utilizzo di tali nuove tecnologie sia conforme al provvedimento del Garante del 19 dicembre 2008 citato nelle premesse e alla normativa vigente in materia.
L'autorità non ravvisa ostacoli, alla luce di quanto indicato nel provvedimento del 2008, all'utilizzo delle tecnologie di geolocalizzazione descritte dal CNSAS nella nota sopra citata a condizione che:
- i dati raccolti dal CNSAS riguardino esclusivamente la posizione geografica del terminale della persona dispersa o infortunata e non i dati relativi al traffico o altre tipologie di dati eccedenti o non pertinenti;
- tali dati siano utilizzati dal CNSAS soltanto per lo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità fisica delle persone disperse o infortunate e, pertanto, solo quando siano state attivate formalmente le ricerche di tali soggetti da parte delle centrali operative 118 e 115 o dall'autorità di pubblica sicurezza preposta;
- i medesimi dati siano raccolti da parte del personale del CNSAS appositamente incaricato ai sensi dell'art. 30 del Codice;
- tali tecnologie siano attivate sull'apparecchio della persona dispersa o infortunata in modo da abilitare le funzionalità sopra descritte di trasmissione delle coordinate GPS ovvero l'invio di sms contenenti le coordinate delle stazioni radio base visibili dal terminale, unicamente per il tempo necessario alla localizzazione del terminale e che tali invii siano inibiti una volta realizzato l'intervento di soccorso.